C 2433 – conversione in legge dl n. 66/2014 – pubblicità appalti sui quotidiani
Definitivamente approvato – in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Mercoledì 18 giugno, l’Assemblea della Camera ha approvato, definitivamente e senza modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato, il disegno di legge (S 1465) di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, già approvato dal Senato il 5 giugno scorso (S 1465).
L’articolo 26 – come modificato dal Senato – cancella, ma a partire dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi dei contratti pubblici sui quotidiani.
In particolare, il comma 1 modifica il comma 7 dell’articolo 66 e il comma 5 dell’articolo 122 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in modo da eliminare sia l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi degli appalti sopra la soglia comunitaria su almeno 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (comma 7, articolo 66) che l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi relativi a lavori di importo superiore a 500mila euro su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori (comma 5, articolo 122).
Il comma 1 bis ‐ inserito nel corso dell’esame da parte del Senato ‐ differisce al 1° gennaio 2016 l’applicazione delle nuove disposizioni ‐ in vigore dal giorno di entrata in vigore del decreto legge (24 aprile 2014) ‐ che prevedono l’obbligo di pubblicare solo online gli avvisi e i bandi dei contratti pubblici.
Il comma 1‐ter ‐ anch’esso inserito nel corso dell’esame da parte del Senato ‐ fa salvi gli effetti che dovessero derivare dall’attuazione delle disposizioni del comma 1, prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto‐legge.
Riportiamo qui di seguito il testo dell’articolo 26 con le modifiche (in neretto) introdotte dal Senato:
Art. 26.
(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”;
b) all’articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
“5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”;
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.