DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 2004 n° 300 “Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 2004.
Art. 2 Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell’informazione
2 La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e’ consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunità europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.
3 E’ vietata la pubblicità nei servizi della società dell’informazione.
Art. 3 Pubblicità radiofonica
1 E’ vietata la pubblicità radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.
2 I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attività consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.
DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1998 n° 283 “Istituzione dell’Ente tabacchi italiani”