LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ COMPARATIVA E CHE TUTELANO DALLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE:

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 GENNAIO 1992 n°74 (come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67 e dalla legge 6 aprile 2005, n.49) Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

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DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 2000  n°67 “Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa”

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DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 n°274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468” (ABROGATO! DALLA LEGGE 6 APRILE 2005 n°49)

Art. 4. Competenza per materia

1 Il giudice di pace e’ competente:

p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante “Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicita’ ingannevole”

 

LEGGE 6 APRILE 2005 n°49 “Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione” pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 86 del 14 aprile 2005

 

 

Art. 1.

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;
e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità».

Art. 2.

1. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.

DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005  n° 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”

Capo II CARATTERI DELLA PUBBLICITÀ Sezione I Pubblicità ingannevole e comparativa

Art. 19.Finalità

1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche’ di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

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