LE LEGGI CHE DISCIPLINANO I MEZZI DI COMUNICAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA COMUNICAZIONE POLITICA:
LEGGE 10 DICEMBRE 1993 n°515 DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L’ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA
Art. 1 ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE
1 NON OLTRE IL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALL’INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DETTA ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO LE PRESCRIZIONI NECESSARIE A GARANTIRE, IN CONDIZIONI DI PARITÀ FRA LORO, IDONEI SPAZI DI PROPAGANDA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO…
2 [GLI EDITORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI, I TITOLARI DI CONCESSIONI E DI AUTORIZZAZIONI RADIOTELEVISIVE IN AMBITO NAZIONALE O LOCALE NONCHÉ TUTTI COLORO CHE ESERCITANO IN QUALUNQUE AMBITO ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA I QUALI INTENDANO DIFFONDERE O TRASMETTERE A QUALSIASI TITOLO PROPAGANDA ELETTORALE NEI TRENTA GIORNI PRECEDENTI LA DATA DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DEVONO DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE SULLE TESTATE EDITE O NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA… Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.. ]
3 [ IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L’EDITORIA DEFINISCE LE REGOLE ALLE QUALI I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 2 DEBBONO ATTENERSI PER ASSICURARE L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ NELLE CONCRETE MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA, NONCHÉ LE REGOLE ATTE AD ASSICURARE IL CONCRETO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL’ULTIMO PERIODO DEL COMMA 2. IL GARANTE DEFINISCE ALTRESÌ, AVUTO RIGUARDO AI PREZZI CORRENTEMENTE PRATICATI PER LA CESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI, I CRITERI DI DETERMINAZIONE ED I LIMITI MASSIMI DELLE TARIFFE PER L’ACCESSO AGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE.Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.. ]
Art. 2 PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO STAMPA E RADIOTELEVISIVA
1 DALLA MEDESIMA DATA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, È VIETATA LA PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO DI INSERZIONI PUBBLICITARIE SU QUOTIDIANI O PERIODICI, SPOT PUBBLICITARI E OGNI ALTRA FORMA DI TRASMISSIONE PUBBLICITARIA RADIOTELEVISIVA. NON RIENTRANO NEL DIVIETO:
a) GLI ANNUNCI DI DIBATTITI, TAVOLE ROTONDE, CONFERENZE, DISCORSI;
b) LE PUBBLICAZIONI O LE TRASMISSIONI DESTINATE ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DELLE LISTE, DEI GRUPPI DI CANDIDATI E DEI CANDIDATI;
c) LE PUBBLICAZIONI O LE TRASMISSIONI DI CONFRONTO TRA PIÙ CANDIDATI.
2 DALLA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE E VIETATA QUALSIASI FORMA DI PROPAGANDA, COMPRESA QUELLA EFFETTUATA ATTRAVERSO GIORNALI E SPOT TELEVISIVI.
3 LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 1 E DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AGLI ORGANI UFFICIALI DI STAMPA E RADIOFONICI DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI E ALLE STAMPE ELETTORALI DI LISTE, GRUPPI DI CANDIDATI E CANDIDATI IMPEGNATI NELLA COMPETIZIONE ELETTORALE.
Art. 18 AGEVOLAZIONI FISCALI
1 PER IL MATERIALE TIPOGRAFICO, ATTINENTE ALLE CAMPAGNE ELETTORALI, COMMISSIONATO DAI PARTITI E DAI MOVIMENTI, DALLE LISTE DI CANDIDATI E DAI CANDIDATI SI APPLICA L’ALIQUOTA IVA DEL 4 PER CENTO.
2 NEL NUMERO 18) DELLA TABELLA A, PARTE II, ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633, SONO AGGIUNTE, IN FINE, LE PAROLE: “MATERIALE TIPOGRAFICO, ATTINENTE LE CAMPAGNE ELETTORALI”.
LEGGE 31 DICEMBRE 1996 n°672 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI
Art. 1 MODIFICHE ALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, n. 515
1 Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: “deve essere trasmessa”, sono inserite le seguenti: “entro tre mesi dalla proclamazione”;
b) all’articolo 7, comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine di tre mesi decorre dalla data dell’ultima proclamazione”;
c) all’articolo 14 e’ abrogato il comma 5;
d) all’articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: “Collegio”, e’ inserita la seguente: “regionale”;
e) all’articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: “proclamato eletto”.
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 n°28 DISPOSIZIONI PER LA PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA
Art. 1 FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1 La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2 La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
Art. 2 COMUNICAZIONE POLITICA RADIOTELEVISIVA
1 Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica.
2 S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione…
Art. 7 MESSAGGI POLITICI ELETTORALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI
1 Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall’Autorità.
2 Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.
LEGGE 6 NOVEMBRE 2003 n°313 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI
LEGGE 8 APRILE 2004 n°90 NORME IN MATERIA DI ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI AD ELEZIONI DA SVOLGERSI NELL’ANNO 2004
Art. 3 PARI OPPORTUNITA’
2 Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3 La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.
ART. 7 MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993 n°515
1 Al comma 1 dell’articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “attinente alle campagne elettorali, commissionato” sono sostituite dalle seguenti: “inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati”. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2 All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3 Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
LEGGI E DELIBERE AD HOC PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI:
DELIBERA n° 42/08/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature LINK>>
DELIBERA n° 33/08/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008 LINK>>
DELIBERA n°34/08/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonche’ per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008 LINK>>
DELIBERA n° 57/07/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciale della Regione Sicilia indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della Regione Valle d’Aosta indette per il giorno 20 maggio 2007 e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 27 e 28 maggio 2007 LINK>>
AUTORITA‘ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Roma, 7 maggio 1999 Prot. n. 1677/A99
Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi della Regione Emilia-Romagna
Le disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge 515/93 sull’accesso ai mezzi di informazione, sulla propaganda elettorale e sul divieto di pubblicità elettorale nei trenta giorni antecedenti la data delle votazioni per le elezioni alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e per le altre consultazioni popolari indicate nell’art. 20 della legge stessa, prendono specificamente in considerazione forme espressive della comunicazione politica che si attuano attraverso determinati mezzi : stampa, quotidiana e periodica, emittenti radiotelevisive.
Ugualmente riferita a specifici mezzi è la seconda parte del comma 1 dell’art. 29 della legge 81/93 sulle elezioni amministrative.
Tali disposizioni, limitative di alcune forme di manifestazione del pensiero (a salvaguardia di altri principi di valenza costituzionale, quali la libertà di scelta degli elettori e la democraticità della competizione elettorale; v. Cassaz. 478/98), non appaiono suscettibili di integrazione analogica con riguardo a forme di comunicazione che si avvalgono di mezzi diversi, in particolare di Internet, che costituisce un mezzo autonomo e con proprie caratteristiche del tutto peculiari, distinto dalla stampa e dalla radiotelevisione.
Discordo diverso sembra potersi fare con riguardo alla disposizione dell’art. 6 della legge 515/93, concernente i limiti temporali e le modalità di “diffusione e pubblicazione” dei sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. Questa norma, infatti, formulata in termini generali e riferita direttamente all’attività di “diffusione e pubblicazione” di un certo tipo di notizie, sembra estendersi a qualsiasi mezzo attraverso il quale possa esercitarsi, con contemporaneità nei confronti di un pubblico indistinto, detta attività comunicativa.
Fermo il limite relativo alla diffusione dei sondaggi, deve quindi esprimersi apprezzamento per la disciplina che il Comune di Bologna intende dare, nel periodo elettorale, ai siti Internet da esso controllati, in attuazione dei principi di pari opportunità dei competitori e di corretta rappresentazione delle diverse opinioni dei medesimi, che sono a fondamento di un sistema democratico
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
Note:
(1) Il testo e’ stato riprodotto con la collaborazione della signora Marisa Albanese, del Comune di Bologna.